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Direttive SUAP

Ultimo aggiornamento: 29 gennaio 2026, 11:57

NOVITA' AGENZIE DI VIAGGI - Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 196/2025, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’articolo 76 della l.r. 61/2024 “Testo unico del turismo”, a norma del quale era prescritto che il direttore tecnico  dell’agenzia di viaggio e turismo prestasse la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività per una sola agenzia.

- i direttori tecnici già abilitati possono esercitare per conto di più tour operator e/o agenzie di viaggio; 
- il designato direttore tecnico non è più tenuto a dichiarare “di impegnarsi a prestare la propria opera presso l’agenzia di viaggio e turismo sopra specificata, con carattere di esclusività e continuità", come attualmente previsto nell’allegato alla SCIA denominato “Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del direttore tecnico”. Sarà nostra cura inibire la flaggatura di tale dichiarazione in sede di compilazione dell’allegato.

 

NOVITA' ACCOMPAGNATORI TURISTICI E GUIDE AMBIENTALI

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2025,  i Comuni non possono più acquisire e processare le istanze di abilitazione per accompagnatori turistici e guide ambientali, né rilasciare i tesserini identificativi (come precedentemente previsto dall’art. 96 comma 2 per l’accompagnatore e dall’art. 103 comma 2 per la guida ambientale).
Parimenti non sono più acquisibili dai SUAP le eventuali SCIA di aspiranti professionisti in qualità di lavoratori autonomi (come già previsto dall’art. 96 comma 3 per l’accompagnatore e dall’art.103 comma 3 per la guida ambientale), né le variazioni alla SCIA o le comunicazioni di soggetti precedentemente abilitati all’esercizio delle due professioni in questione.

 

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA SCIA PER LE LOCAZIONI BREVI E TURISTICHE IMPRENDITORIALI AVVIATE DAL 2 NOVEMBRE 2024 - D.L. N. 145 DEL 18/10/2023 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2023, N. 191

 

Le locazioni brevi e turistiche riguardano la concessione in uso, a titolo oneroso e per finalità turistiche, di immobili o porzioni di essi, senza la fornitura dei servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive. L'esercizio dell’attività può assumere natura imprenditoriale o non imprenditoriale, con la presunzione di imprenditorialità in caso di locazione breve (soggiorni di durata non superiore a 30 giorni), di più di quattro immobili ovunque ubicati per periodo d'imposta.
Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art. 1571 e seguenti).  
Gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione e le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, ai sensi della normativa vigente (come prescritto dall’art. 70 della L.r. 86/2016).

Inoltre hanno i seguenti obblighi:
•   rispettare le norme in materia di sicurezza di cui all’art. 13 ter, comma 8, del D.L. 145/2023, convertito in legge con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191;
•  con riferimento alla locazione breve, comunicare le generalità delle persone alloggiate all’Autorità di P.S. (art. 109 del TULPS come interpretato dall’art. 19-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 conv. Con mod. Dalla legge 132/2018);
•    versare l’imposta di soggiorno, laddove prevista;
•   comunicare i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti al Comune capoluogo di provincia, secondo le modalità indicate dall’ISTAT;
•    comunicare la sospensione temporanea dell’attività o la cessazione entro e non oltre sette giorni;
•    comunicare ogni variazione successiva intervenuta;
•   esporre il Codice identificativo nazionale (CIN) all’esterno dello stabile dove è collocata l’unità immobiliare, nonché indicato in ogni forma di pubblicità, promozione e commercializzazione con scritti o stampati o supporti digitali relativi all’attività.

In base alla legge regionale non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario e, quindi, se c'è uno scambio di alloggi per finalità turistiche, ma non c’è alcuno scambio di denaro, quel contratto non è considerato locazione turistica (rientra nella sharing economy).

Locazione breve e turistica non professionale
Chi concede in locazione alloggi in regime di locazione breve o turistica, in forma non imprenditoriale, deve presentare la Comunicazione di inizio attività (CIA), entro il giorno successivo alla stipula del primo contratto di locazione, attraverso la piattaforma regionale "Open Toscana". La piattaforma prevede la compilazione di un form dove inserire tutte le informazioni sulla struttura, così come previste dalla Regione Toscana (D.G.R. 1221 del 28/10/2024).

Locazione breve e turistica imprenditoriale
Chi concede in locazione alloggi in regime di locazione breve o turistica in forma imprenditoriale, deve effettuare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Tale obbligo è stato introdotto dall’art. 13-ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19. con decorrenza 2 novembre 2024.

La comunicazione e la SCIA devono riguardare ogni singolo alloggio locato, per cui se, ad esempio, il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche - siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti - deve effettuare 2 comunicazioni o SCIA.

 

Eliminato l'obbligo di licenza fiscale per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche

 

Dal 1 gennaio 2026 è entrata in vigore la modifica al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise) che ha semplificato gli adempimenti per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche (ad es. bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare) eliminando l'obbligo di munirsi della licenza fiscale.

Pertanto, l’unica comunicazione presentata al SUAP tiene luogo della denuncia di esercizio e della licenza fiscale (art. 29, comma 2-bis, TUA). Tale comunicazione dovrà essere trasmessa dal SUAP all’Ufficio delle Dogane. Di conseguenza su STAR l'endoprocedimento ADM6 verrà prossimamente rimosso mentre rimarrà l'endoprocedimento ADM1.