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Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

Pubblicato il 29 gennaio 2026 • News , Turismo

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 196/2025, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’articolo 76 della l.r. 61/2024 “Testo unico del turismo”, a norma del quale era prescritto che il direttore tecnico  dell’agenzia di viaggio e turismo prestasse la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività per una sola agenzia.

- i direttori tecnici già abilitati possono esercitare per conto di più tour operator e/o agenzie di viaggio; 
- il designato direttore tecnico non è più tenuto a dichiarare “di impegnarsi a prestare la propria opera presso l’agenzia di viaggio e turismo sopra specificata, con carattere di esclusività e continuità", come attualmente previsto nell’allegato alla SCIA denominato “Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del direttore tecnico”. Sarà nostra cura inibire la flaggatura di tale dichiarazione in sede di compilazione dell’allegato.