Direttive SUAP
Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2026, 10:43
NOVITA': Locazione breve/turistica a carattere NON imprenditoriale
Vista la LRT 61/2024, come modificata dalla L.R. 9 /2026, in vigore dal 26 giugno u.s.:
Art. 60 - Comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale
1. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistica, in forma non imprenditoriale, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica al SUAP competente per territorio, contestualmente all’inizio dell’attività locativa, con modalità telematica:
a) l’ubicazione e i dati identificativi dell’alloggio;
b) le informazioni relative alle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle attrezzature, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio;
d) le informazioni relative all’attività di locazione.
1 bis. Le variazioni dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, nonché la sospensione dell’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, sono comunicate al SUAP competente per territorio entro quindici giorni dal loro verificarsi.
1 ter. La cessazione dell'attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale è comunicata al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
1 quater. La cessazione dell’attività, comunicata o accertata d’ufficio, comporta la dichiarazione di decadenza della comunicazione di avvio attività.
2. I comuni trasferiscono i dati e le informazioni di cui al comma 1 al comune capofila della comunità d'ambito turistico e alla Giunta regionale secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.
Su STAR è stato attivato il procedimento: 55.90.41R - Locazione breve/turistica a carattere non imprenditoriale.
Si ricorda che:
Devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023.
Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali) e dalla Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 dell’Agenzia delle Entrate (ad es. fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata).
Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.
Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Si specifica che obblighi di cui sopra si applicano soltanto alle locazioni di cui all’art. 13-ter e non alle strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere), restando fermi, per queste ultime (ivi compresi gli agriturismi) gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza indicati dall’art. 13 ter, comma 7 del Decreto Legge n. 145/2023 coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN. Infatti, il Decreto Legge n. 145/2023 dispone che il CIN è assegnato previa presentazione di un’istanza corredata di una dichiarazione sostituiva attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza.
Devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili, tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023. Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
Anche singole porzioni di unità immobiliari, se affittate con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, devono essere dotate dei requisiti di sicurezza.
Avviso alle strutture ricettive e alle locazioni turistiche - Ambito Turistico Amiata
Si informa che, in base al nuovo Testo Unico sul Turismo della Regione Toscana, il Comune di Abbadia San Salvatore è stato individuato come Comune capofila delle funzioni di ambito affidate dalla Regione.
Questo significa che il Comune di Abbadia San Salvatore diventa il soggetto di riferimento per il coordinamento e la raccolta dei dati statistici delle strutture ricettive presenti nel proprio ambito territoriale.
Resta invariato l’obbligo, per tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, nonché per le locazioni turistiche, di trasmettere i dati statistici sui flussi turistici (arrivi, presenze e altri dati previsti), così come già stabilito dalla normativa vigente.
Il Comune di Abbadia San Salvatore svolgerà un ruolo di supporto e coordinamento, assicurando il corretto flusso informativo verso la Regione Toscana.
Nota: la piattaforma Ricestat rimane ancora attiva esclusivamente per consentire alle strutture ricettive di formalizzare il passaggio a MoTouristOffice.
Infatti, al momento dell’accesso a Ricestat, alle strutture verrà richiesto di:
- confermare tutti i dati anagrafici,
- verificare la correttezza dell’indirizzo e-mail inserito,
- reimpostare la password.
Una volta completata questa procedura, la piattaforma da utilizzare per l’inserimento di arrivi, presenze e permanenze sarà esclusivamente MoTouristOffice. Da quest’ultima è inoltre disponibile il link di rimando al portale Alloggiati Web della Questura per i relativi adempimenti.
Il link per collegarsi alla piattaforma è il seguente: https://toscana.motouristoffice.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni operative, è possibile rivolgersi all’ufficio Turismo di Abbadia San Salvatore.
Orari di operatività – servizio statistico
Ricevimento telefonico:
- lunedì, mercoledì e venerdì: 10.00 - 13.00
- martedì e giovedì: 15.00 – 17.00 Sportello (su appuntamento)
- mercoledì: 10.00 – 13.00
Palazzo comunale di Abbadia San Salvatore (SI), Viale Roma, 2
Contatti:
email: turismo@comune.abbadia.siena.it
telefono: 0577 770351
referente: Alexandra Ioana Moisa
Link: Ambito Turistico Amiata
NOVITA' AGENZIE DI VIAGGI - Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 196/2025, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’articolo 76 della l.r. 61/2024 “Testo unico del turismo”, a norma del quale era prescritto che il direttore tecnico dell’agenzia di viaggio e turismo prestasse la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività per una sola agenzia.
- i direttori tecnici già abilitati possono esercitare per conto di più tour operator e/o agenzie di viaggio;
- il designato direttore tecnico non è più tenuto a dichiarare “di impegnarsi a prestare la propria opera presso l’agenzia di viaggio e turismo sopra specificata, con carattere di esclusività e continuità", come attualmente previsto nell’allegato alla SCIA denominato “Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del direttore tecnico”. Sarà nostra cura inibire la flaggatura di tale dichiarazione in sede di compilazione dell’allegato.
NOVITA' ACCOMPAGNATORI TURISTICI E GUIDE AMBIENTALI
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2025, i Comuni non possono più acquisire e processare le istanze di abilitazione per accompagnatori turistici e guide ambientali, né rilasciare i tesserini identificativi (come precedentemente previsto dall’art. 96 comma 2 per l’accompagnatore e dall’art. 103 comma 2 per la guida ambientale).
Parimenti non sono più acquisibili dai SUAP le eventuali SCIA di aspiranti professionisti in qualità di lavoratori autonomi (come già previsto dall’art. 96 comma 3 per l’accompagnatore e dall’art.103 comma 3 per la guida ambientale), né le variazioni alla SCIA o le comunicazioni di soggetti precedentemente abilitati all’esercizio delle due professioni in questione.
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA SCIA PER LE LOCAZIONI BREVI E TURISTICHE IMPRENDITORIALI AVVIATE DAL 2 NOVEMBRE 2024 - D.L. N. 145 DEL 18/10/2023 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2023, N. 191
Le locazioni brevi e turistiche riguardano la concessione in uso, a titolo oneroso e per finalità turistiche, di immobili o porzioni di essi, senza la fornitura dei servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive. L'esercizio dell’attività può assumere natura imprenditoriale o non imprenditoriale, con la presunzione di imprenditorialità in caso di locazione breve (soggiorni di durata non superiore a 30 giorni), di più di quattro immobili ovunque ubicati per periodo d'imposta.
Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art. 1571 e seguenti).
Gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione e le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, ai sensi della normativa vigente (come prescritto dall’art. 70 della L.r. 86/2016).
Inoltre hanno i seguenti obblighi:
• rispettare le norme in materia di sicurezza di cui all’art. 13 ter, comma 8, del D.L. 145/2023, convertito in legge con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191;
• con riferimento alla locazione breve, comunicare le generalità delle persone alloggiate all’Autorità di P.S. (art. 109 del TULPS come interpretato dall’art. 19-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 conv. Con mod. Dalla legge 132/2018);
• versare l’imposta di soggiorno, laddove prevista;
• comunicare i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti al Comune capoluogo di provincia, secondo le modalità indicate dall’ISTAT;
• comunicare la sospensione temporanea dell’attività o la cessazione entro e non oltre sette giorni;
• comunicare ogni variazione successiva intervenuta;
• esporre il Codice identificativo nazionale (CIN) all’esterno dello stabile dove è collocata l’unità immobiliare, nonché indicato in ogni forma di pubblicità, promozione e commercializzazione con scritti o stampati o supporti digitali relativi all’attività.
In base alla legge regionale non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario e, quindi, se c'è uno scambio di alloggi per finalità turistiche, ma non c’è alcuno scambio di denaro, quel contratto non è considerato locazione turistica (rientra nella sharing economy).
Locazione breve e turistica non professionale
Chi concede in locazione alloggi in regime di locazione breve o turistica, in forma non imprenditoriale, deve presentare la Comunicazione di inizio attività (CIA), entro il giorno successivo alla stipula del primo contratto di locazione, attraverso la piattaforma regionale "Open Toscana". La piattaforma prevede la compilazione di un form dove inserire tutte le informazioni sulla struttura, così come previste dalla Regione Toscana (D.G.R. 1221 del 28/10/2024).
Locazione breve e turistica imprenditoriale
Chi concede in locazione alloggi in regime di locazione breve o turistica in forma imprenditoriale, deve effettuare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Tale obbligo è stato introdotto dall’art. 13-ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19. con decorrenza 2 novembre 2024.
La comunicazione e la SCIA devono riguardare ogni singolo alloggio locato, per cui se, ad esempio, il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche - siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti - deve effettuare 2 comunicazioni o SCIA.
Eliminato l'obbligo di licenza fiscale per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche
Dal 1 gennaio 2026 è entrata in vigore la modifica al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise) che ha semplificato gli adempimenti per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche (ad es. bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare) eliminando l'obbligo di munirsi della licenza fiscale.
Pertanto, l’unica comunicazione presentata al SUAP tiene luogo della denuncia di esercizio e della licenza fiscale (art. 29, comma 2-bis, TUA). Tale comunicazione dovrà essere trasmessa dal SUAP all’Ufficio delle Dogane. Di conseguenza su STAR l'endoprocedimento ADM6 verrà prossimamente rimosso mentre rimarrà l'endoprocedimento ADM1.