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Servizio I - Ufficio di Prossimità

Ultimo aggiornamento: 16 settembre 2025, 17:50

L'Ufficio di Prossimità si propone l'obiettivo di una giustizia più vicina ai cittadini con un unico punto di contatto e un servizio di orientamento e consulenza per le funzioni giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale in materia di Volontaria Giurisdizione.

Realizzazione del decentramento territoriale nei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per il servizio di ricezione e deposito degli atti della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Grosseto, relativi alle udienze del Giudice Tutelare, sia in fase propedeutica che successiva, attraverso l'utilizzo degli strumenti del Processo Civile Telematico (PCT) mediante Posta di Deposito Atti (PDA).
L’Ufficio di Prossimità offre alla cittadinanza:

  • attività di orientamento, informazione e supporto sugli istituti di protezione giuridica di competenza della Volontaria Giurisdizione (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno);

  • la distribuzione della modulistica vigente presso gli uffici giudiziari;

  • la possibilità di inoltrare le pratiche con l’utilizzo dell’infrastruttura del Processo Civile Telematico, quali:

  • Ricorso per la nomina di amministratore di sostegno. Il procedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno viene avviato per i soggetti che si trovano in stato di infermità o hanno menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, o più in generale per coloro che non hanno più la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. L'amministrazione di sostegno si apre presso il tribunale, la cui competenza territoriale coincide con la residenza del beneficiario.

  • Richieste di autorizzazioni al giudice tutelare per atti di straordinaria amministrazione.

  • Depositi di Relazione Periodiche e Rendiconti annuali.

  • Istanze ex art 320 cc per minori in potestà (Accettazione donazione; Accettazione eredità; Acquisto/vendita immobile; Rinuncia eredità; Riscossione capitale). I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione (vendere, ipotecare o dare in pegno beni del figlio, accettare o rinunziare ad eredità, accettare donazioni, promuovere giudizi, riscuotere i capitali) nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro.

  • La trasmissione delle comunicazioni riguardanti la propria pratica giudiziale.

  • La consultazione del proprio fascicolo.

 


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